Non sono note le ragioni del rinvio, arrivato a soli tre giorni dall'udienza, a fronte di corpose memorie recapitate. All'udienza ci saranno i ricorrenti al Coni Minucci, Serpi, Finetti, Anselmi e Lazzeroni, riavvolgendo il nastro alla "precedente" prima udienza del 28 settembre 2016.
La novità è che stavolta in aula ci saranno anche Polisportiva Mens Sana 1871 e Mens Sana Basket 1871, secondo quanto stabilito dal Coni che proprio per integrarle nel dibattimento ha annullato il processo già celebrato e imposto di ripartire da capo col coinvolgimento di queste due parti necessarie, che hanno confermato il mandato ai propri legali per andare avanti con la difesa dei titoli, dopo aver intanto raggiunto l'obiettivo di annullare la revoca dei titoli.
Coinvolgimento a che titolo si capirà in aula, perché non si riparte da un nuovo deferimento ma da quello del luglio 2016, in cui delle due società non c'era traccia e la responsabilità oggettiva era contestata alla fallita Mens Sana Basket. Ci sarà modo di entrare più nel dettaglio nell'imminenza del nuovo procedimento, ma basta aver rimesso sul tavolo tutti gli elementi per cogliere una serie di pieghe legali, sostanziali.
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Il codice di giustizia sportiva stabilisce che il nuovo procedimento deve arrivare a sentenza entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di rinvio dal Coni alla Federazione, e un nodo è stabilire da quando decorrono. Al Collegio di Garanzia non esiste fascicolo da consegnare materialmente, le comunicazioni sono tutte via Pec, gli atti erano già in mano alla Federazione e l'unico elemento non conosciuto alle parti è la sentenza. Che, come detto, è del 18 aprile, con motivazioni del 21 giugno.
Sarà l'aula poi la sede per ragionare su questioni di merito già ampiamente esplorate e dibattute nei tre gradi di giudizio già celebrati. Secondo le difese non sussiste la fattispecie della frode sportiva, perché per sussistere un illecito vantaggio deve esserci l'elemento volontaristico. Che non risulta dalle accuse in cui i bilanci falsati avrebbero determinato oggettivamente (e non soggettivamente, cioè con intenzione) la possibilità di iscriversi: non è per iscriversi che sarebbero stati falsati, e il presunto vantaggio sarebbe accidentale e non lo scopo desiderato per cui sono state adottate le condotte contestate.
Sempre in ordine sparso, c'è l'argomentazione per cui le poste negative (quelle per la contestata creazione del nero) non avrebbero abbellito ma peggiorato i bilanci, dunque comunque idonei per l'iscrizione al campionato. C'è l'argomentazione per cui negli altri sport queste questioni sono sempre state inquadrate come violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, non come frode sportiva, e nel primo caso non esiste la pena della revoca dei titoli per responsabilità oggettiva.
C'è l'argomentazione del principio dell'equilibrio tra il soggetto che paga e quello che riceve, per cui se ai tesserati a cui è stato contestato di aver ricevuto compensi in nero sono stati dati 20 giorni di squalifica (venti, e d'estate quando non si giocava) non sarebbe coerente dare invece ai dirigenti e soprattutto alla società il massimo della pena (la revoca dei titoli), per essere stata la controparte degli stessi identici fatti. Invece di parlarne in queste ore, ci sarà da aspettare il 25 ottobre.
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