Prima i fatti, poi le deduzioni. Il Coni aveva motivato la nullità del primo procedimento con la mancata integrazione nel dibattimento di due parti necessarie, la Polisportiva e la Mens Sana Basket 1871, ravvisando una continuità simbolica della loro attività (prima l'una e poi l'altra) con quella della fallita Mens Sana Basket. Per questo nuovo processo sono stati convocati i sei dirigenti già deferiti a suo tempo - compreso Jacopo Menghetti, l'unico che non era andato avanti col ricorso, ma l'annullamento di primo e secondo grado ha riazzerato anche la sua posizione - e le due società indicate dal Coni. Stop. Laddove "stop" vuol dire una serie di cose.
Innanzi tutto non è stata convocata la fallita Mens Sana Basket, rappresentata dalla curatela, e il Coni non ha mai indicato che le due nuove società si sostituiscono a quella fallita, ma piuttosto che sono due parti in più da integrare. Non ha mai indicato che gli addebiti alla società fallita si trasferiscono sulle due nuove società. E' un caso da manuale di mancata integrazione nel contraddittorio, come quella di MSB 1871 e Polisportiva nel primo processo. Si tratta ormai di un soggetto non appartenente all'ordinamento sportivo? Sì, come i dirigenti deferiti e comunque ancora perseguiti: la giurisprudenza è chiara. Diventa necessario dunque riaggiornare questa prima udienza, convocando come si deve anche la fallita Mens Sana Basket?
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Le stesse nuove società si sono viste arrivare una semplice convocazione. Non un deferimento. Neanche l'indicazione (per assurdo) che il vecchio deferimento si estende alle nuove società. Non esiste l'istituto della convocazione e basta: si può essere testimoni o deferiti. Una parte deve sapere per cosa deve rispondere davanti al Tribunale. Si è discusso a lungo sul fatto che nel primo processo siano state contestate accuse diverse da quello che era scritto nel deferimento: ecco, per le due nuove società non c'è neanche il deferimento.
Un deferimento che parte adesso, nel caso, nasce già con un problema: la prescrizione. Fissata in cinque anni. Cinque anni fa era l'ottobre 2012. Quando il campionato 2012/13, quello finito col secondo degli scudetti revocati, era già iniziato. Eventuali illeciti legati all'iscrizione a quel torneo sono dunque già in prescrizione.
Si è sempre detto che la decisione del Coni, per come era formulata, faceva ripartire i giochi dal deferimento del luglio 2016. Secondo le difese (evidentemente c'entra anche la citata prescrizione), serve invece un nuovo deferimento anche nei confronti di chi c'era anche nel primo processo, necessario perché l'entrata in scena di nuovi attori cambia il modo in cui si circoscrivono i vari addebiti, tanto più che già ai tempi tutte le parti chiesero l'integrazione nel dibattimento anche delle due nuove società. Invece quello che i convocati hanno ricevuto è stata una semplice convocazione dalla segreteria degli organi di giustizia, che non è (anche considerandola in rappresentanza del Tribunale Federale), una delle parti che può fare la chiamata in giudizio, che può avvenire solo su deferimento (che non c'è stato) o su iniziativa di una parte, quindi della Procura. Vale?
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Se c'è una cosa che ha insegnato il primo processo è che nei primi due gradi in Fip non ci si è fatti scrupolo di sposare la strada tracciata dall'accusa tanto acriticamente da ignorare le argomentazioni anche circostanziate delle difese, nel senso di non porsi neppure il problema di rispondere nel merito anche ex post nelle motivazioni. Per questo la presenza di queste e altre eccezioni della difesa non esclude certo che il Tribunale Federale, invece di riaggiornarsi per le citate motivazioni a una nuova udienza, decida invece di esprimersi subito nel merito.
Alcuni nodi: Giusto procedere per frode sportiva per fatti che in ogni altro contesto sportivo sono state perseguite come violazione dei principi di lealtà e correttezza? C'è un equilibrio nel punire, per la stessa fattispecie, i giocatori che sono stati pagati con 20 giorni di squalifica in estate e invece chi li ha pagati con la radiazione? E' dimostrato un nesso di causalità, che è necessario per legare le condotte in oggetto a un illecito vantaggio? Il Coni ha appena stabilito che la decisione della Fip ai tempi di ammettere la nuova Mens Sana in Serie B contestualmente alla mancata ammissione in A della vecchia Mens Sana era insieme un riconoscimento di continuità e una sanzione: può oggi il Tribunale Federale prendere una decisione in contrasto col Consiglio Federale?
Con tre scenari possibili: confermare la frode sportiva, e con essa la revoca dei titoli e le radiazioni (o squalifiche); riqualificare i fatti, dunque non più come frode sportiva, ma come violazione di lealtà e correttezza, che anche in caso di condanna non prevede la revoca dei titoli (né le radiazioni); per la stessa ragione appena detta, dichiarare nullo il deferimento, perché invece che per frode sportiva l'accusa doveva essere per violazione di lealtà e correttezza. Ecco, anche nel primo caso, plausibile i motivi citati, il processo va verso la possibilità di scontrarsi con altri, diversi, problemi con le tempistiche che porterebbero all'estinzione del giudizio disciplinare.
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E' il Regolamento di Giustizia della Fip, all'articolo 118 (comma 3), a dire: "Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport". Annullata la decisione di merito dei due gradi in Fip da parte del Coni, dunque, l'accusa ha sessanta giorni per concludere il giudizio di rinvio all'interno del contesto federale, quindi primo e secondo grado, da quando vengono restituiti gli atti del procedimento da parte del Collegio. "Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto".
Quando parte il contatore è argomento dibattuto, non essendoci una materiale remissione degli atti, visto che non esiste materialmente un fascicolo che viene trasferito dal Coni alla Fip: gli atti erano già in Federazione ed erano tutti a conoscenza delle parti, già a disposizione e senza nulla da trascrivere. L'unico atto non conosciuto alle parti era la decisione del Collegio, conosciuto quando il Collegio l'ha comunicata, e le comunicazioni avvengono tutte via Pec. La decisione è del 18 aprile e le motivazioni del 21 giugno: si considerassero questi tempi, i termini sarebbero trascorsi da un pezzo.
La Fip con ogni probabilità considererà altri tempi. Risulta che la richiesta comunque fatta al Collegio di Garanzia di trasmissione degli atti sia dell'8 settembre. Considerando in quei giorni l'inizio della decorrenza dei termini, i 60 giorni arrivano alla prima decina di giorni di novembre. Se anche il Tribunale Federale arrivasse alla sentenza il giorno della prima udienza, dunque 25 ottobre, le difese hanno 15 giorni di tempo per presentare ricorso in appello: 9 novembre. E ancora c'è da fissare la data per l'appello. No, non ci si sta dentro. E peraltro bastava evitare il rinvio dell'udienza di tre settimane fa per apparecchiarla ora molto diversamente. Questa è la partita giocata a tavolino: parola al campo.
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