La parte più interessante è la lettura delle argomentazioni portate dalle difese in questo secondo grado (qualche bignamino c'era già stato modo di abbozzarlo qui e qui). E analizzarle - opinione personale - alimenta la convinzione che basterebbe replicarle così come sono davanti al Coni invece che alla Fip perché di alcune venga stabilita la fondatezza.
I maggiori motivi di curiosità delle 50 pagine girano attorno ai nodi della sentenza: il tentativo di spiegare la mancata ammissione di Polisportiva e Mens Sana Basket 1871 e la spiegazione in cui si differenziano la posizione di Minucci ("unico e insostituibile") da quelle di Serpi e Finetti ("sostituibili") per motivare la decisione di diversificare la sanzione.
Questo passaggio è inserito laddove si ribatte all'argomento della genericità dell'accusa con una risposta evasiva, evocando non è chiaro a che scopo la Comtec (che evidentemente in tutta la vicenda come minimo non ha avuto un ruolo), finendo senza ulteriori argomentazioni per sostenere che non importa se i bilanci sono stati abbelliti o imbruttiti, comunque "ogni tipo di artificio contabile risulta rilevante per conseguire l'ingiusto vantaggio sportivo dell'iscrizione mediante la presentazione di un bilancio falso".
Sulla mancata ammissione di Polisportiva e Mens Sana Basket 1871, quella della Corte Federale è di fatto una omessa pronuncia. Si stabilisce che nessuna delle due società avrebbe titolo a legittimare la propria presenza nel procedimento disciplinare: la seconda perché non "titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale" (ah no?), secondo la formulazione dell'articolo 113 del regolamento di giustizia, e della prima neanche si spiega perché sarebbe "fuori dal thema decidendum".
Si è così di fatto omesso di motivare perché queste due parti non siano state accolte neanche come intervento di secondo grado, al di là del non aver potuto partecipare al primo. Tenute fuori per ragioni procedurali neanche spiegate, come detto, pur essendo portatrici di interesse in maniera evidente, si è così evitato di rigettare nel merito le loro argomentazioni: a tutta la serie di obiezioni processuali non è stata data risposta, e su tutte la più interessante avrebbe riguardato il tema della prescrizione (anticipato qua).
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A fronte di motivazioni che di fatto nulla aggiungono e nulla tolgono a quanto già deciso dal Tribunale Federale, restano in piedi - se non addirittura rafforzati - i motivi di impugnazione al Collegio di Garanzia del Coni. Il centro delle argomentazioni delle difese è che non sussistono gli estremi per configurare la frode sportiva, neanche nel caso in cui tutte le condotte contestate (ma non ancora arrivate a sentenza di fronte alla giustizia ordinaria) si rivelassero accertate.
Tra i tanti argomenti delle difese, e ha poco senso stare qui a sviscerarli tutti (sarà interesse di chi di dovere farlo nelle sedi designate), il più interessante riguarda forse l'essenza stessa del reato di frode sportiva, che presuppone condotte finalizzate a ottenere un illecito vantaggio sportivo. In questo caso, dice la Corte d'Appello, il vantaggio sportivo ottenuto non sono i titoli vinti ma "l'iscrizione ai campionati, effettuata sulla base dei bilanci falsi". E' lo stesso Procuratore Federale però ad aver stabilito che "la presentazione di bilanci non corrispondenti al vero" che avrebbe portato a conseguire questo illecito vantaggio sportivo dell'iscrizione ai campionati, si è determinata "oggettivamente".
Ma perché si configuri la frode sportiva è necessario dimostrare la soggettività, cioè che certe condotte sono state attuate volontariamente con lo scopo di raggiungere l'illecito risultato di iscriversi ai campionati. Se sono state attuate per altri motivi, come aggirare il sistema fiscale, viene meno la soggettività necessaria per configurare la frode sportiva. Stando a un altro passaggio riportato nelle motivazioni, la stessa Procura avrebbe precisato che "le pretese false fatture hanno determinato solo oggettivamente l'ipotetico vantaggio, con ciò ammettendo che non era quello lo scopo perseguito. In altri termini, l'iscrizione ai campionati - per stessa ammissione di Procura e Tribunale Federale - è una conseguenza oggettiva appunto, ma non soggettivamente ricercata. Insomma, un effetto secondario".
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Entro 30 giorni da oggi (ma succederà anche prima) chi vorrà potrà fare ricorso. Sicuramente Minucci. Sicuramente Polisportiva e Mens Sana Basket 1871, e queste sono le parti più rilevanti. Il Coni poi ha 60 giorni di tempo dal deposito del ricorso per fissare un procedimento che giunga a una decisione entro cinque giorni. Tra le possibilità c'è quella che vengano richieste forme dibattimentali che rimarchino il valore universale delle decisioni del Collegio di Garanzia per tutti gli sport che sono sotto il cappello del Coni.
Perché, detto che la fattispecie di frode sportiva si dovrebbe fondare su elementi che in questo caso potrebbero non ravvisarsi, si è già parlato ad esempio di come casi analoghi siano stati trattati in altre discipline come violazione dei princìpi di lealtà e correttezza e non come frode sportiva, e ha senso aspettarsi uniformità tra sport che sono tutti all'interno del sistema Coni. Ed è logico aspettarsi che questo diventi adesso il grande tema della difesa, perché una condanna per violazione dei princìpi di lealtà e correttezza prevede pene minori, e ad esempio non è più prevista la revoca dei titoli. E cambiano in verità anche i termini di prescrizione.
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