Si procede per canali ufficiali, per provare a sbloccare la migliore delle strade possibili, visto che i canali ufficiosi qualche problemino l'hanno incontrato. La fonte è indiretta, per quanto autorevole, ma secondo indiscrezioni il sindaco avrebbe chiesto un appuntamento al giudice delegato tramite il presidente del tribunale di Siena e non sarebbe stato concesso. Se confermato, è un fatto che rende l'idea del clima in cui ci si muove, perché - nel massimo rispetto per l'autonomia della magistratura - non ricevere il massimo rappresentante di una città sarebbe una decisione forte.
***
E' comunque un dato di fatto la cabina di regia unica che si è attivata, con il contatto congiunto dei giorni scorsi tra sindaco, Polisportiva e Mens Sana 1871 con l'avvocato Bruno Tassone, che insieme all'avvocato Daniela Nardo è stato incaricato di seguire la faccenda prima dal Comune e poi dalla casa madre.
"Sentiamo la necessità di dover fare qualcosa", ha detto Andrea Viviani, e alla lettura delle motivazioni la Mens Sana Basket 1871 non considera le motivazioni convincenti, ritenendo che manchi il supporto di elementi a sostegno della tesi accusatoria, manca il supporto dei numeri, manca un collegamento tra i comportamenti contestati e le conseguenze sportive a cui fanno riferimento. Ma ci si riserva di entrare in profondità col supporto di legali, per concordare una strategia con la Polisportiva in questi giorni.
Allo studio di Tassone, in questo tavolo di lavoro allagato, è stato deciso di affidare il reclamo sia da parte della Mens Sana Basket 1871, contro la mancata ammissione nel primo grado, sia da parte della Polisportiva, contro la stessa decisione ma anche a prescindere, chiedendo di intervenire in secondo grado come soggetto portatore di interesse, confortati da quanto previsto dal codice di procedura civile.
Tanto più che le motivazioni spiegano il mancato accoglimento della Polisportiva nel procedimento non perché non la si sia ritenuta idonea a intervenire ma perché la richiesta è stata ritenuta tardiva (e gli avvocati risponderanno così: se un soggetto giuridico non agisce per tutelare i propri diritti, un altro portatore di interesse può sostituirsi nel procedimento, ma l'evidenza ultima che la curatela non si sarebbe difesa è maturata nell'udienza del 6 ottobre, quindi la richiesta della Polisportiva non era fuori tempo. Oltre al fatto che, non essendo un soggetto interno al procedimento, non era necessariamente a conoscenza dei tempi).
***
Ma una tale formulazione sembra non prevedere le eventualità che la curatela (più correttamente: il giudice delegato) potrebbe aver ritenuto che in primo grado non c'era la necessità di intervenire. Può aver ritenuto il procedimento non meritevole di partecipazione per argomentazioni non rilevanti, può non esserle interessato difendersi, può non essersi sentita legittimata a intervenire, può non aver sentito il bisogno di farlo ritenendo le contestazioni infondate. Non si sa, essendo una decisione secretata da parte del giudice delegato.
Chiamato a decidere per un soggetto fallito, che però non è un soggetto morto, finché il fallimento non si chiude, e c'è motivo di ritenere che ancora non sia chiuso (dopo la sentenza di fallimento segue una lunghissima fase di liquidazione), visto che esiste ancora una curatela. Non è per rievocare ipotesi controverse, ma resta in teoria dunque la possibilità che la società rientri in bonis, e in quel caso allora i titoli hanno un valore per la società, di fronte a possibili acquirenti. E' un ragionamento nel campo della teoria, utile a ricordare che i legali rappresentanti della società sono tenuti per legge a tutelarne gli interessi.
***
Oltre all'accusa di falsificazione di bilanci, con conseguente perdita di diritto a iscriversi, ed è un'argomentazione molto solida, le motivazioni cadono una volta sulla buccia di banana dell'affermare che "la sistematica indicazione nei bilanci societari di elementi non rispondenti alla realtà" ha consentito "la creazione di fondi neri che determinava la retrocessione in nero di somme di denaro che venivano utilizzate anche per pagare le prestazioni sportive di tecnici e atleti tesserti che, si presume, non sarebbero stati ingaggiati se fossero state rispettate tutte le normative fiscali tributarie e sportive". "Si presume", perché in effetti non è dimostrabile.
Ma sono le stesse motivazioni in cui si dice, richiamando il Collegio di Garanzia del Coni, che "per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione sportiva disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito" e che "mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo disciplinare sportivo vige la regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del 'più probabile che non'". Funzionerà così, il processo sportivo, e funziona così, ma vederlo nero su bianco fa sempre un certo effetto... Il problema poi è che nelle motivazioni questo principio non viene applicato al caso concreto (perché poi ci si rifà invece a una "ragionevole certezza" ed "evidenti riscontri"). E così il Tribunale ha risposto alla richiesta di dimostrare un rapporto di causalità tra i comportamenti contestati e gli addebiti sul piano sportivo.
C'è infine un aspetto, quello per cui la Mens Sana Basket viene chiaramente indicata come parte lesa di questi comportamenti, secondo quanto detto non dal primo che passa ma messo nero su bianco dal Tribunale Federale. I "numerosi reati" contestati, secondo quanto scritto, avrebbero "cagionato un danno patrimoniale di rilevanti entità per la società, distraendo, dissipando e occultando beni facenti parte del patrimonio sociale". Chiarissimo.
Manca lo step successivo: come può contemporaneamente la Mens Sana Basket essere svuotata di risorse da questo sistema e allo stesso tempo esserne favorita? Le persone a cui sono contestati illeciti non erano titolari di quote del club, quindi dal loro comportamento sarebbe stato danneggiato. Il Tribunale Federale sposa la tesi dell'"arricchimento personale" dei dirigenti, e dunque senza questi comportamenti la Mens Sana avrebbe avuto maggiori disponibilità. Dov'è l'"illecito vantaggio" che si contesta con la frode fiscale? O è piuttosto uno svantaggio?
***
Sarebbe stupido negare le evidenze e nascondere la testa sotto la sabbia. Ci sono due sentenze della Commissione Tributaria per cui "è emersa una clamorosa organizzazione finalizzata alla evasione con accumulo di proventi contanti in cassette di sicurezza, pagamento a nero a giocatori con sovrastima delle fatture di sponsorizzazione, operazioni triangolari con altre società anche estere poste allo scopo di generare e distogliere ingenti somme di denaro, alla luce delle risultanze emerse con le deposizioni rilasciate dai soggetti coinvolti".
E' una perizia di parte, non la Bibbia, però la relazione dei consulenti tecnici del p.m. argomenta quanto ricostruito evidenziando che "dall'anno 2006 c'è stata una sistematica falsificazione dei bilanci di esercizio, con l'indicazione di fatture per operazioni inesistenti, la conseguente alterazione sia del conto economico, riportante costi inesistenti o sovrastimati, sia dello stato patrimoniale, riportante un errato valore di debito o credito di Iva per l'imposta sulle false fatture illecitamente dedotta". Nessuno dice che non sia successo niente, quanto piuttosto che c'è un diritto alla difesa non rispettata.
E quanto sia importante lo ha dimostrato il primo grado, laddove Jacopo Menghetti è stato l'unico a voler rendere dichiarazioni spontanee nella seconda udienza, è andato a difendersi. Ed è stato l'unico che ha visto non solo uno sconto corposo ma ha visto addirittura derubricare la fattispecie contestata da frode sportiva a violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Ci saranno dei motivi legati al caso specifico se è finita così, non significa che possa valere anche per la Mens Sana. Però è la dimostrazione che se c'è la possibilità di difendersi non è detto che l'accertamento di responsabilità debba per forza coincidere con il massimo della pena, quale è la revoca dei titoli.
Nessun commento:
Posta un commento